Significato e Differenze tra copyright e proprietà intellettuale in informatica

Significato e Differenze tra copyright e proprietà intellettuale in informatica

Il termine Copyright in lingua inglese significa letteralmente “diritto di copia” e sottintende tutta la normativa che garantisce il diritto d’autore, cioè che l’autore di un’opera intellettuale (libro, musica, opera d’arte, film e anche software) abbia la facoltà esclusiva di diffondere ciò che ha prodotto.
Il diritto di copia è garantito per legge, in Italia dalla legge 633 del 1941 e successive modifiche, e impedisce, a chiunque non sia autorizzato in base alla licenza di utilizzo, di duplicare e diffondere quanto protetto.

Significato e Differenze tra copyright e proprietà intellettuale in informatica

Per ciò che riguarda il software, nell’anno 1984 Richard Stallman e la Free Software Foundation coniarono il termine Copyleft, giocando sul doppio senso della parola “right” che in inglese significa sia “diritto” che “destra”; in questo modo hanno dato il via al free software (software libero) per distinguerlo da quello proprietario. Si possono trovare su Wikipedia maggiori informazioni sul software libero.
Nel web si possono trovare file, soprattutto di carattere multimediale come immagini, suoni, filmati, che sono facilmente scaricabili o direttamente da pagine web oppure attraverso software particolari (file sharing, torrent, ecc…).
Il fatto che si possano scaricare non significa che ciò sia lecito. Pertanto è essenziale essere coscienti della licenza con cui vengono rilasciati, come avvisa anche Google quando si cercano immagini.

In tutti i paesi vigono delle leggi sul copyright ed anche in Italia sono piuttosto severe a riguardo della protezione dei diritti d’autore.
La prima legge che riguarda questo tema è la n. 633 del 1941, poi modificata in diverse occasioni anche per i sopravvenuti cambiamenti tecnologici. Riguarda le opere intellettuali di diversi settori tra cui

  • la fotografia: le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
  • il software: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano espressi, purché siano il risultato di una creazione intellettuale originale dell’autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce

  • i database: le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto;
  • le opere di disegno tecnico: le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Bisogna anche essere coscienti del fatto che non è necessario che un’opera sia registrata o che esponga il simbolo © per godere dei diritti d’autore. Pertanto l’unico modo di essere certi che un’opera sia libera, è che questo venga dichiarato nella licenza.

Pubblicato da Vito Lavecchia

Lavecchia Vito Ingegnere Informatico (Politecnico di Bari) Email: [email protected] Sito Web: https://vitolavecchia.altervista.org

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