Reati informatici: opere pirata e diritto d’autore

Reati informatici: opere pirata e diritto d’autore

L’elenco dei reati perseguibili penalmente, o comunque che possono essere considerati tali, sono diversi e ciascuno ha le sue proprie caratteristiche. Il fattore comune, tuttavia, è dato dall’utilizzo delle sempre nuove tecnologie immesse sul mercato e dal diffondersi continuo di strumenti di diffusione dell’informazione come ad esempio gruppi di discussione, blog e forum. Anche in questo caso è ovvio come si stia parlando delle due facce della stessa medaglia.

Opere pirata e diritto d’autore

Nei casi di pirateria, viene punita l’appropriazione indebita dell’idea originale. Gli oggetti che si intende tutelare sono di diversi tipi. Nell’ambito informatico troviamo infatti:

  • Le Topografie: con qualche anno di ritardo rispetto ai termini previsti dalla direttiva europea, la legge 70 del 21 Febbraio 1989 tutela le topografie di prodotti a semiconduttori ovvero i tracciati incisi sulle piastrine di silicio. A tal proposito non sono previste sanzioni penali per le violazioni dei diritti nonostante la Raccomandazione del 13 Settembre 1989 del Consiglio d’Europa le preveda
  • I Software: con la modifica della legge 633 del 22 Aprile 1941 sul diritto d’autore, i programmi per elaboratore vengono inclusi tra le opere di ingegno. In seguito alla Direttiva CEE del 14 Maggio 1991 recepita dal Dlgs 518 del 29 Dicembre 1992, si vuole prevenire la duplicazione e la vendita dei programmi a fine di lucro (art. 171-bis 1.a.). La sanzione pecuniaria prevista viene successivamente aggravata dal Dlgs 205 del 15 Marzo 1996.
  • I sistemi informativi e le basi di dati: il Dlgs 169 del 6 Maggio 1999 riconosce i diritti di esclusiva al creatore del database (artt 64-quinquies e sexies) e il diritto di tutela al “costitutore” del database, ovvero a colui che effettua investimenti in termini di tempo e denaro per raccogliere e inserire materiale nel database, con il fine di salvaguardare il valore patrimoniale dell’investimento.
  • Le Opere Fonografiche e Videografiche: gli abusi di duplicazione e distribuzione, vengono disciplinati dalla  legge 406 del 29 Luglio 1981, mentre le opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico e televisivo sono tutelate dalla legge 400 del 20 Luglio 1985.

Pubblicato da Vito Lavecchia

Lavecchia Vito Ingegnere Informatico (Politecnico di Bari) Email: [email protected] Sito Web: https://vitolavecchia.altervista.org

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