La normativa nel campo della criminalità informatica
In questo articolo ci proponiamo di esaminare brevemente la legislazione in materia di criminalità informatica. Prima di tutto osserviamo che un crimine informatico può manifestarsi in due modalità differenti:
- reati commessi contro un sistema informatico
- reati commessi utilizzando un sistema
Poiché tali attività possono essere condotte attraverso la rete Internet, che ha una copertura a livello mondiale e gode di una sorta di extraterritorialità, è praticamente impossibile definire una normativa assoluta valida universalmente, bensì occorre definire degli standard a cui adattare ciascuna legislazione nazionale. In questa direzione è stata sottoscritta a Budapest nel 2001 da parte di 29 stati la Convenzione sul Cybercrime, che fornisce delle direttive per le forze dell’ordine in materia di crimini informatici. L’Italia si è interessata al problema modificando le norme già esistenti nel codice penale, ad esempio con l’estensione del concetto di violenza sulle cose (previsto dall’art. 1 della legge 547/93) anche ai beni informatici. Le pene previste a seconda della gravità della violazione includono la reclusione fino a 8 anni e pesanti sanzioni amministrative. Inoltre viene attribuito al supporto informatico lo stesso valore di qualunque altro documento cartaceo o di altra forma e natura, riconoscendone l’inviolabilità del contenuto.